âBolloâ auto storiche: accolto il ricorso del Governo
CERCALogin / RegistratiEditLog outxLog inricordamirecupera passwordRegistrati a Automobilismodepoca.itEDITORIALENEWSBELLISSIMEGUIDA ACQUISTOSPORTTECNICAIO E LA MIA AUTOGALLERYVIDEOâBolloâ auto storiche: accolto il ricorso del Governo22/07/2016Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:La Corte Costituzionale ha sentenziato che i provvedimenti delle Regioni contrari a quanto stabilito in materia sono in contrasto con la Costituzione. Nell’allegato qui sotto, la sentenza.Scarica gli allegati:sentenza-199-2016.pdfa cura della RedazioneLe auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2016 depositata ieri 21 luglio 2016, che ha dichiarato illegittime le norme previste dalla regioni Umbria e Basilicata, in quanto lesive della competenza legislativa -esclusiva dello Stato- in materia di tributi erariali.Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.Per cui la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo va accolta.Tutto su:bolli auto storicheCostituzioneGovernoSocialIn edicola Automobilismo dâEpoca di Luglio 2016Rare Fiat 8V Zagato protagoniste della copertina, una guida allâacquisto dedicata alla A112 V serie, le Triumph TR2 e TR3 e il prototipo della Lancia Rally 037, gli eventi e le gare di Maggio e Giugno: correte in edicola!Sfoglia il numeroAbbonatiRivista cartaceaAbbonati alla versione cartacea di Automobilismo d’Epoca!Rivista su tabletScarica la versione per tablet e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!Rivista per smartphoneScarica la versione per smartphone e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!
âBolloâ auto storiche: accolto il ricorso del Governo22/07/2016Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:La Corte Costituzionale ha sentenziato che i provvedimenti delle Regioni contrari a quanto stabilito in materia sono in contrasto con la Costituzione. Nell’allegato qui sotto, la sentenza.Scarica gli allegati:sentenza-199-2016.pdfa cura della RedazioneLe auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2016 depositata ieri 21 luglio 2016, che ha dichiarato illegittime le norme previste dalla regioni Umbria e Basilicata, in quanto lesive della competenza legislativa -esclusiva dello Stato- in materia di tributi erariali.Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.Per cui la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo va accolta.Tutto su:bolli auto storicheCostituzioneGovernoSocialIn edicola Automobilismo dâEpoca di Luglio 2016Rare Fiat 8V Zagato protagoniste della copertina, una guida allâacquisto dedicata alla A112 V serie, le Triumph TR2 e TR3 e il prototipo della Lancia Rally 037, gli eventi e le gare di Maggio e Giugno: correte in edicola!Sfoglia il numeroAbbonatiRivista cartaceaAbbonati alla versione cartacea di Automobilismo d’Epoca!Rivista su tabletScarica la versione per tablet e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!Rivista per smartphoneScarica la versione per smartphone e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!
âBolloâ auto storiche: accolto il ricorso del Governo22/07/2016Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:La Corte Costituzionale ha sentenziato che i provvedimenti delle Regioni contrari a quanto stabilito in materia sono in contrasto con la Costituzione. Nell’allegato qui sotto, la sentenza.Scarica gli allegati:sentenza-199-2016.pdfa cura della RedazioneLe auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2016 depositata ieri 21 luglio 2016, che ha dichiarato illegittime le norme previste dalla regioni Umbria e Basilicata, in quanto lesive della competenza legislativa -esclusiva dello Stato- in materia di tributi erariali.Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.Per cui la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo va accolta.Tutto su:bolli auto storicheCostituzioneGoverno
22/07/2016Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:La Corte Costituzionale ha sentenziato che i provvedimenti delle Regioni contrari a quanto stabilito in materia sono in contrasto con la Costituzione. Nell’allegato qui sotto, la sentenza.
22/07/2016Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:
La Corte Costituzionale ha sentenziato che i provvedimenti delle Regioni contrari a quanto stabilito in materia sono in contrasto con la Costituzione. Nell’allegato qui sotto, la sentenza.
a cura della RedazioneLe auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2016 depositata ieri 21 luglio 2016, che ha dichiarato illegittime le norme previste dalla regioni Umbria e Basilicata, in quanto lesive della competenza legislativa -esclusiva dello Stato- in materia di tributi erariali.Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.Per cui la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo va accolta.Tutto su:bolli auto storicheCostituzioneGoverno
Le auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2016 depositata ieri 21 luglio 2016, che ha dichiarato illegittime le norme previste dalla regioni Umbria e Basilicata, in quanto lesive della competenza legislativa -esclusiva dello Stato- in materia di tributi erariali.Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.Per cui la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo va accolta.
Le auto storiche, con età compresa tra i 20 e i 29 anni, devono pagare il bollo.
Sul bollo auto, la legge n. 190/2014 ha eliminato ogni esenzione per i veicoli “di interesse storico o collezionistico” immatricolati da meno di 30 anni (e da almeno 20); il beneficio è riservato alle sole “auto d’epoca”, cioè quelle con più di trent’anni.
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Le scappatoie fiscali, previste rispettivamente dalle leggi regionali n. 8/2015 e n. 14/2015 dei due enti, che avevano mantenuto tale regime di favore (sostituendo il bollo auto con una tassa di circolazione forfettaria ed eliminando sanzioni e interessi per i morosi), secondo la Corte sono in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, che dettano i principi di potestà legislativa e autonomia finanziaria degli enti locali.
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