Roma ha deciso: bollo pieno per le auto storiche in tutte le Regioni

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Roma ha deciso: bollo pieno per le auto storiche in tutte le Regioni12/03/2015Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:Sembra che sia arrivata alla conclusione (almeno per ora) la vicenda del bollo auto per le storiche fra i 20 ed i 30 anni: le Regioni non hanno diritto di mettersi in contrasto con lo Statoa cura della RedazioneUna conclusione c’è, anche se non quella che si auspicava.Il bollo per le auto storiche cioè fra i 20 ed i 29 anni va pagato in tutte le Regioni e le Province autonome secondo le stesse regole che sono in vigore per le auto più recenti. Nessuna esenzione o agevolazione, quindi, nemmeno se le norme regionali le prevedono, infatti le Regioni non hanno diritto di legiferare in contrasto con le norme nazionali. Così dice il Ministero dell’Economia che ha ripreso in mano l’argomento durante il question time del 25 febbraio scorso. Una notizia passata praticamente sotto silenzio e non ne capiamo il motivo. Vi riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015.LaLegge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorreredal 2015 è soppressa l’esenzione dal bolloper autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.In particolare,rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63,a decorrere dal trentesimo anno di costruzionedell’autoveicolo/motoveicolo.Alcuneregioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015dette regioni avevano sostenutoche le norme di favore da esse introdotte continuavanoa trovare applicazione,nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.Conquestion time 25 febbraio 2015il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regionenon può disciplinare la materia in contrasto con la norma statalee che, quindi,non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.Quindi si torna daccapo. Le Regioni non possono disciplinare in materia, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale che non lascia loro spazio per agire.E quindi, salvo sorprese dell’ultima ora o una retromarcia clamorosa del Governo,fino al compimento del trentesimo anno di età tutte le auto pagano il bollo allo stesso modo…Tutto su:bollo autoSocialAutomobilismo d’epoca di marzo è in edicolaIn copertina una splendida Mercedes-Benz 300 SL ma la versione senza ali di gabbiano e con hard top. Molti i servizi e gli approfondimenti, qui un breve assaggioSfoglia il numeroAbbonatiRivista cartaceaAbbonati alla versione cartacea di Automobilismo d’Epoca!Rivista su tabletScarica la versione per tablet e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!Rivista per smartphoneScarica la versione per smartphone e leggi Automobilismo d’Epoca quando vuoi!

Roma ha deciso: bollo pieno per le auto storiche in tutte le Regioni12/03/2015Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:Sembra che sia arrivata alla conclusione (almeno per ora) la vicenda del bollo auto per le storiche fra i 20 ed i 30 anni: le Regioni non hanno diritto di mettersi in contrasto con lo Statoa cura della RedazioneUna conclusione c’è, anche se non quella che si auspicava.Il bollo per le auto storiche cioè fra i 20 ed i 29 anni va pagato in tutte le Regioni e le Province autonome secondo le stesse regole che sono in vigore per le auto più recenti. Nessuna esenzione o agevolazione, quindi, nemmeno se le norme regionali le prevedono, infatti le Regioni non hanno diritto di legiferare in contrasto con le norme nazionali. Così dice il Ministero dell’Economia che ha ripreso in mano l’argomento durante il question time del 25 febbraio scorso. Una notizia passata praticamente sotto silenzio e non ne capiamo il motivo. Vi riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015.LaLegge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorreredal 2015 è soppressa l’esenzione dal bolloper autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.In particolare,rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63,a decorrere dal trentesimo anno di costruzionedell’autoveicolo/motoveicolo.Alcuneregioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015dette regioni avevano sostenutoche le norme di favore da esse introdotte continuavanoa trovare applicazione,nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.Conquestion time 25 febbraio 2015il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regionenon può disciplinare la materia in contrasto con la norma statalee che, quindi,non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.Quindi si torna daccapo. Le Regioni non possono disciplinare in materia, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale che non lascia loro spazio per agire.E quindi, salvo sorprese dell’ultima ora o una retromarcia clamorosa del Governo,fino al compimento del trentesimo anno di età tutte le auto pagano il bollo allo stesso modo…Tutto su:bollo auto

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12/03/2015Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:Sembra che sia arrivata alla conclusione (almeno per ora) la vicenda del bollo auto per le storiche fra i 20 ed i 30 anni: le Regioni non hanno diritto di mettersi in contrasto con lo Stato

12/03/2015Invia emailStampa articoloIl tuo nome:La tua email:L’email del destinatario:

Sembra che sia arrivata alla conclusione (almeno per ora) la vicenda del bollo auto per le storiche fra i 20 ed i 30 anni: le Regioni non hanno diritto di mettersi in contrasto con lo Stato

a cura della RedazioneUna conclusione c’è, anche se non quella che si auspicava.Il bollo per le auto storiche cioè fra i 20 ed i 29 anni va pagato in tutte le Regioni e le Province autonome secondo le stesse regole che sono in vigore per le auto più recenti. Nessuna esenzione o agevolazione, quindi, nemmeno se le norme regionali le prevedono, infatti le Regioni non hanno diritto di legiferare in contrasto con le norme nazionali. Così dice il Ministero dell’Economia che ha ripreso in mano l’argomento durante il question time del 25 febbraio scorso. Una notizia passata praticamente sotto silenzio e non ne capiamo il motivo. Vi riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015.LaLegge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorreredal 2015 è soppressa l’esenzione dal bolloper autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.In particolare,rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63,a decorrere dal trentesimo anno di costruzionedell’autoveicolo/motoveicolo.Alcuneregioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015dette regioni avevano sostenutoche le norme di favore da esse introdotte continuavanoa trovare applicazione,nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.Conquestion time 25 febbraio 2015il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regionenon può disciplinare la materia in contrasto con la norma statalee che, quindi,non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.Quindi si torna daccapo. Le Regioni non possono disciplinare in materia, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale che non lascia loro spazio per agire.E quindi, salvo sorprese dell’ultima ora o una retromarcia clamorosa del Governo,fino al compimento del trentesimo anno di età tutte le auto pagano il bollo allo stesso modo…Tutto su:bollo auto

Una conclusione c’è, anche se non quella che si auspicava.Il bollo per le auto storiche cioè fra i 20 ed i 29 anni va pagato in tutte le Regioni e le Province autonome secondo le stesse regole che sono in vigore per le auto più recenti. Nessuna esenzione o agevolazione, quindi, nemmeno se le norme regionali le prevedono, infatti le Regioni non hanno diritto di legiferare in contrasto con le norme nazionali. Così dice il Ministero dell’Economia che ha ripreso in mano l’argomento durante il question time del 25 febbraio scorso. Una notizia passata praticamente sotto silenzio e non ne capiamo il motivo. Vi riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015.LaLegge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorreredal 2015 è soppressa l’esenzione dal bolloper autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.In particolare,rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63,a decorrere dal trentesimo anno di costruzionedell’autoveicolo/motoveicolo.Alcuneregioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015dette regioni avevano sostenutoche le norme di favore da esse introdotte continuavanoa trovare applicazione,nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.Conquestion time 25 febbraio 2015il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regionenon può disciplinare la materia in contrasto con la norma statalee che, quindi,non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.Quindi si torna daccapo. Le Regioni non possono disciplinare in materia, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale che non lascia loro spazio per agire.E quindi, salvo sorprese dell’ultima ora o una retromarcia clamorosa del Governo,fino al compimento del trentesimo anno di età tutte le auto pagano il bollo allo stesso modo…

Una conclusione c’è, anche se non quella che si auspicava.Il bollo per le auto storiche cioè fra i 20 ed i 29 anni va pagato in tutte le Regioni e le Province autonome secondo le stesse regole che sono in vigore per le auto più recenti. Nessuna esenzione o agevolazione, quindi, nemmeno se le norme regionali le prevedono, infatti le Regioni non hanno diritto di legiferare in contrasto con le norme nazionali. Così dice il Ministero dell’Economia che ha ripreso in mano l’argomento durante il question time del 25 febbraio scorso. Una notizia passata praticamente sotto silenzio e non ne capiamo il motivo. Vi riportiamo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015.

LaLegge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorreredal 2015 è soppressa l’esenzione dal bolloper autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.

In particolare,rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63,a decorrere dal trentesimo anno di costruzionedell’autoveicolo/motoveicolo.

Alcuneregioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.

Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015dette regioni avevano sostenutoche le norme di favore da esse introdotte continuavanoa trovare applicazione,nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.

Conquestion time 25 febbraio 2015il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regionenon può disciplinare la materia in contrasto con la norma statalee che, quindi,non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.

Quindi si torna daccapo. Le Regioni non possono disciplinare in materia, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale che non lascia loro spazio per agire.

E quindi, salvo sorprese dell’ultima ora o una retromarcia clamorosa del Governo,fino al compimento del trentesimo anno di età tutte le auto pagano il bollo allo stesso modo…

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