Il Ministero ci ha risposto, il bollo per le storiche si paga come per le altre auto

Abbiamo chiesto chiarimenti ed è giunta una risposta ufficiale ed inequivocabile. Le norme regionali non sono valide e “devono considerarsi abrogate”

Il Ministero ci ha risposto, il bollo per le storiche si paga come per le altre auto

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da noi contattato per delucidazioni sulla questione delle tasse automobilistiche per veicoli ventennali, ha risposto come segue, in modo definitivo. A questo punto sottoporremo la cosa alle singole Regioni, chiedendo loro un commento. Sull'argomento si profila una piccola-grande guerra, perché ci pare che la questione abbia riflessi diretti sul federalismo fiscale.

 

In ogni caso, Automobilismo d'Epoca si attiverà in tutti i modi nel tentativo di far comprendere al Governo che questo provvedimento ha una forte probabilità di essere controproducente rispetto agli effetti che vuole ottenere. In tal senso, faremo da veicolo a ogni proposta costruttiva che venga da club, associazioni, specialisti di settore, commercianti e ogni altra figura coinvolta nell'automobilismo storico italiano. 

 

 

Le norme introdotte in materia di tasse automobilistiche dal comma 666 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, hanno eliminato l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che era riconosciuta a decorrere dall'anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.

 

Questi veicoli, pertanto, devono essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica nella misura e con le modalità ordinarie, non rilevando più, ai fini tributari, né il requisito del particolare interesse storico collezionistico, né l’anzianità ultraventennale degli stessi.

 

La novità normativa ha fatto emergere delle situazioni di incompatibilità con alcune leggi regionali che, emanate prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, prevedevano, nel rispetto delle previgenti disposizioni statali, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli in questione e li assoggettavano ad una tassa di circolazione forfettaria.

 

Tali discrasie devono essere superate sulla base della considerazione che la tassa automobilistica è disciplinata dalla legge statale che ne destina il gettito alle regioni. Per cui, in perfetta aderenza alla giurisprudenza costituzionale, lo Stato - che ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario - è legittimamente intervenuto sulla disciplina del tributo, razionalizzando le norme agevolative.

 

Pertanto le leggi regionali che prevedono l’esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico debbono considerarsi implicitamente abrogate, in quanto incompatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale.

 

Né le regioni possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo l’esenzione che non è più previste dalla legislazione statale, poiché in tal modo la norma regionale interverrebbe su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo che è invece riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

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